mercoledì 1 ottobre 2008

IL MUTUO


E' il contratto con cui cose rappresentabili (non determinate individualmente) vengono date altrui in proprietà perchè si possano anco consumare, mercè però l'obbligo della restituzione d'una simile quantità di cose della stessa specie.
Nel mutuo come trattasi di beni rappresentabili, può interessare anco il concetto economico nazionale del capitale, come un fornimento di beni. In quella stessa guisa
che pel valore di uso e di scambio d'un capitale è specialmente fondala la rendita, così in un capitale di mutuo, è basato l'interesse.
A cagione della somma influenza che siffatti negozii giuridici tanto frequenti esercitano sovra la vita morale economica, le legistazioni, tanto la romana quanto le recenti introdussero una limitazione nelle condizioni degli interessi, prescrivendo a questi una scala.
La legistazione del medio evo appoggiandosi ai precetti della chiesa che derivolli dall'evangelio, confondendo la esigenza religiosa morale col punto giuridico di stato, e sconoscendo in genere la natura della rendita, avea vietato del tutto gli interessi, come usura, ed all'incontro permesso le rendite (comprese di valori) pei debitori più vantaggiose.
Nei tempi nostri, un'economia nazionale astratta, collegata con dottrine di diritto e di contratti, pure astratte, esige la soppressione di tulle le leggi sull'usura, e vuole illimitata la gradazione degli interessi.
Ma comunque sia pur cosa giusta che la misura degli interessi si trovi mutevole a norma de rapporti, avvegnachè non la si possa per nulla acconciamente determinare invariabilmente da leggi costanti, tuttavia il limite degli interessi dovrebbe uniformasi per gli affari privati, alla misura adottata pubblicamente oggidì in tutto i grandi stati, da pubblici regolatori che trovatisi sotto la controlleria della opinione sociale e dello stato, cioè dalle pubbliche banche ipotecarie, e dalle istituzioni di prestito (1). Però innanzi tutto convien provvedere alla formazione di istituti di credito (non di borsa) bene organati, se vuolsi che
il libero commercio privato riceva norma da una libera potenza sociale .
Fonte: ENCICLOPEDIA GIURIDICA OVVERO ESPOSIZIONE ORGANICA DELLA SCIENZA DEL DIRITTO E DELLO STATO FONDATA SUI PRINCIPI DI UNA FILOSOFIA ETICO-LEGALE - PROF. H. AHRENS - STABILIM. CIVELLI G. E COMP. - 1857

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