mercoledì 30 aprile 2008

DEL SINDACO

Art. 94. Il Sindaco è capo della amministrazione comunale ed ufficiale del governo.
Art. 95. La nomina del Sindaco è fatta dal Re scelto fra i consiglieri comunali; dura in ufficio tre anni, e può essere confermato se conserva la qualità di consigliere.


È da notarsi come in forza di questa legge la persona investita dell'autorità di Sindaco venga nominata dal Re, scegliendola però fra i consiglieri comunali, e come ad essa sia assegnato anche un altro incarico, quello di rappresentare il governo, per cui viene ad essere ad un tempo e autorità comunale ed ufficiale governativo, così sarà facile tuttavia il comprendere i motivi di questa disposizione di legge, ove si rifletta che nella mente del legislatore deva predominare l'idea di dar compimento alla gerarchia amministrativa, ponendone il suo rappresentante come primo ed ultimo anello anche nella istituzione comunale, che per sua indole è libera ed indipendente nei limiti voluti dalla legge (ossia nei confini prefittili dagli interessi generali dello stato).
E fu per far omaggio insieme a questa indole delle istituzioni comunali ed alla loro origine, che è e deve essere puramente popolare, che la legge determinava, non potere il Re far cadere la nomina del Sindaco che nei membri del consiglio, nè potere la persona eletta durare in tale qualità allo scadere del triennio, ove non conservi la predetta qualità di consigliere.
Guida alla politica del popolo italiano - Lucio Fiorentini - Tip. Guglielmini 1859

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